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Modalità e documenti per la cessione dei crediti *La cessione dei crediti derivanti da incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa. L'atto di cessione dei crediti - che va sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario - deve: riportare il numero
della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione; dare evidenza, nei
casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di
rappresentanza del sottoscrittore cedente attestati da idonea certificazione
notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della
C.C.I.A.A., con data emissione non anteriore a 90 giorni; essere notificato
al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni dei
crediti disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo
Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R. (vedi “Accordo Quadro”).
riportare le
coordinate bancarie da utilizzare per l’aggiornamento della domiciliazione dei
pagamenti; dare evidenza dei
poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea
certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del
Tribunale o della C.C.I.A.A. con data emissione non anteriore a 90 giorni; essere notificata
al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte
in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante
l’invio di lettera raccomandata A. R.. La revoca, come
previsto nella Convenzione, produce effetti a partire dal secondo mese
successivo alla data di notifica. Il GSE non può essere considerato
responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra
da parte del cedente e/o cessionario. |
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Sede legale e amministrativa
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