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Modalità e documenti per la cessione dei crediti *

La cessione dei crediti derivanti da incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa. L'atto di cessione dei crediti - che va sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario - deve:

 
essere stipulato, a valle della sottoscrizione della prevista Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
 

riportare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
 

dare evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cedente attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., con data emissione non anteriore a 90 giorni;
 

essere notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni dei crediti disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R. (vedi “Accordo Quadro”).


Il GSE, con lettera raccomandata, comunica alle parti di aver ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti, anche formali, richiesti.


Le tariffe incentivanti vengono riconosciute al soggetto cessionario fino alla revoca del contratto, da comunicarsi con lettera. Tale revoca, che va sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario su carta intestata del cessionario - deve:

 
richiamare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
 

riportare le coordinate bancarie da utilizzare per l’aggiornamento della domiciliazione dei pagamenti;
 

dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. con data emissione non anteriore a 90 giorni;
 

essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R..
 

La revoca, come previsto nella Convenzione, produce effetti a partire dal secondo mese successivo alla data di notifica.  Il GSE non può essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.
Le stesse modalità devono ritenersi valide anche nel caso di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile). Tuttavia il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.


* tratto liberamente dal sito GSE.
 

 

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Ultimo aggiornamento: 02-04-11