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Lo Scambio sul Posto

Dal 1°Gennaio 2009 sono cambiate le regole di erogazione e di gestione dello Scambio sulNuovo Scambio sul Posto 2009 Posto. Fino al 31 Dicembre 2008 lo Scambio sul Posto era un contratto stipulato dal cliente produttore (ovvero il possessore dell'impianto fotovoltaico) con il distributore locale (Enel, Acea etc...).

Dal nuovo anno lo Scambio sul Posto è un contratto che si stipula con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). Tutti i titolari di un  contratto di Scambio sul Posto con il distributore locale devono necessariamente passare sotto la gestione del GSE entro il 31-03-2009. Fino al 2007 era possibile aderire allo scambio sul posto solo per i possessori di un impianto fotovoltaico fino ad una potenza massima di 20 kWp.

Con il nuovo anno è stata estesa questa possibilità di aderire al meccanismo di scambio sul posto anche agli impianti di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 (riportata dalla Delibera AEEG n.1/09 del 12/01/08, come previsto dalle leggi n. 222/07 e n. 244/07 e attuato dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2008), ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1°gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

Ma vediamo come funzione il nuovo  Scambio sul Posto.

 

Come funziona il Nuovo Scambio Sul Posto

Il nuovo regime di Scambio sul Posto, individua nel Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. – l’unico soggetto preposto all’erogazione di tale servizio. Il servizio erogato dal GSE darà titolo al richiedente di percepire annualmente un contributo in conto scambio espresso in Euro e non più in kWh, comportando quindi una compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sono interessati allo Scambio sul Posto:

  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);

  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Il GSE compensa su base trimestrale tramite un rimborso monetario i consumi medi in energia elettrica (kWh) del produttore. Su base annua avverrà un conguaglio che, se da diritto ad un rimborso ulteriore, questo non viene estinto dopo 3 anni se non usufruito, come avveniva per il vecchio scambio sul posto. Il rimborso ulteriore viene comunque erogato sotto forma di compensazione di consumi di energia elettrica negli anni successivi. Entro 30 giorni successivi al trimestre di stipula della convenzione per lo Scambio sul posto (termine ultimo prorogato al 31 marzo 2009 per i vecchi produttori), Il GSE eroga un contributo di 50 € per kWp di potenza dell’impianto, al fine di evitare l'esposizione finanziaria causata dal pagamento delle prime bollette. Tale anticipo verrà successivamente riassorbito con gli acconti (trimestrali) e i conguagli (annuali) previsti dal GSE nell’ambito del meccanismo del nuovo scambio sul posto.

l'immissione di energia elettrica in rete di un impianto fotovoltaico sotto i 20 kWp di potenza, per effetto del servizio di scambio sul posto, non concretizza lo svolgimento di una attività commerciale abituale e il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale, a condizione che l’impianto risulti installato ”essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l'impianto risulti posto direttamente al servizio dell'abitazione o della sede medesima)”.

Per i vecchi clienti che passeranno dal vecchio al nuovo scambio sul posto il contributo (rimborso delle bollette) del GSE è esentasse.
Soltanto nei seguenti casi:

  • Nuovi Impianti FV sopra 20 kWp che opteranno per il nuovo servizio di scambio sul posto;

  • Impianti che, per collocazione, non risultano posti al servizio dell′abitazione o della sede dell′utente (ad esempio, perché situato su un′area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa).

  • L’utente soggetto responsabile è un imprenditore o un soggetto passivo IRES

  • L’utente soggetto responsabile è un Lavoratore autonomo

In questi casi il soggetto responsabile dovrà emettere fattura nei confronti del GSE e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.

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Ultimo aggiornamento: 02-04-11