Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica,
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti
attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso
dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007,
in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si
e' espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:
Titolo I
FINALITà E OBIETTIVI
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente
attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un
quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali
dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente
decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad
eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un
efficiente uso finale dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un
mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza
energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione
e alle società di vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente
al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del
presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo
primario delle attività delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad
eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle
categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella
Comunità.
Art. 2.
Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente
disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale
liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento
o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone
e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per
l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella
direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità;
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in
termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione
fornita, e l'immissione di energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento
dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti
tecnologici, comportamentali o economici;
d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata,
determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo
l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che
influiscono sul consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o
il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con
operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le
attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione
del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in
circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o
stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale
adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o
di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»:
attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»:
qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza
energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine
di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale
tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in
siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che
comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura
di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale
misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio
energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una
ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo
di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi
strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o
privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale
per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista
energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di
energia diverse dall'elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica
responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti
finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da
questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e
dell'elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di
distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo
termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di
energia elettrica o gas naturale;
s) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica
o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di
produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e
complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o
in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un
soggetto diverso dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il tramite di
un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale
ed e' realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità
del medesimo cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica
attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di
miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento
agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di
gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la
pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per
sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica
energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le
conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia
in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese
artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi
energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce
servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i),
q), r), s), z) ed aa);
cc) «Agenzia»: e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4,
che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva
2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
Art. 3.
Obiettivi di risparmio energetico
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono
individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui
all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalità di
cui all'articolo 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del
contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali
di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui
all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i
metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalità di cui all'allegato IV
della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole
armonizzate che la Commissione metterà a disposizione.
Titolo II
STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio
Art. 4.
Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc),
tramite una struttura, di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attività, approvato
congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività
sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare
attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori
obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del
Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di
rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando
il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni
ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro
istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti
realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni
necessarie ai fini delle specifiche attività di cui all'articolo 5;
c) predispone, in conformità a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e
la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento
degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie
specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con
particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la
quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo
Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli
strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento
delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica
amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio
energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica,
provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformità a
quanto previsto dall'articolo 18.
Art. 5.
Strumenti di programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti
di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a
decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale
per l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto
contiene:
a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3;
b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione
di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello
regionale e locale in conformità a quanto previsto dall'articolo 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro
regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la
definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per
l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei
diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni
economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica
presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i
risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province
autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie
anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e),
ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire
il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi
2 e 3;
h) il rapporto riporterà altresì un'analisi sui consumi e i
risparmi ottenuti a livello regionale e sarà messo a disposizione del pubblico
in formato elettronico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei
rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica:
a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del
precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento
degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni
sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o
previste rispetto agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui
all'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in
collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di
efficienza energetica
1. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stabilita la ripartizione fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico
necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi
aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.
2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le
iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo
minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni
natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non
sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta
salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto
previsto dal comma 4.
4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima
individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa
remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti
tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono
stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due
anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure
adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i
risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1
e ne dà comunicazione al Parlamento.
6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle
iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza
energetica nei rispettivi territori.
Capo II
Incentivi e strumenti finanziari
Art. 7.
Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle
imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo
3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di
sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi
di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a),
obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al
dettaglio;
c) sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle
lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando
in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalità con cui l'Agenzia provvede a
quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono
essere rilasciati i certificati bianchi, nonche', in conformità a quanto
previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie
di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati
bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti
normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il
risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non
destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas
naturale.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione
delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti
realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del
meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il
trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva
le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative
ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico,
nonche' verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da
parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),
applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge
14 novembre 1995, n. 481.
Art. 8.
Interventi di mobilità sostenibile
1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti
che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo
economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorità e
di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative
di mobilità sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli
aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a
definire modalità per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti
dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3.
Art. 9.
Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure
di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative
all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi
realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo
risulta essere una ESCO.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite
relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i
soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalità con cui
le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici
conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in
relazione a ciascuna di tali misure, che non può comunque essere superiore a
centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma
1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo III
Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi
Art. 10.
Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la
regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalità e i tempi per
la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca
reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei
propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al
sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia
elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale
ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni
avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attività nel settore verticalmente
collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi 34
e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche,
si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.
Art. 11.
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature
esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il
maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad
ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione
energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi,
delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per
gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito
delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di
copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti
di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di
rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti
verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura
massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici
confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti
o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono
soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli
22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto
non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di
cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino
all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di
esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in
ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma
351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle
dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296
del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da
intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi
entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza
termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo
63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di
dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente
disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a
centottanta giorni.
Capo IV
Settore pubblico
Art. 12.
Efficienza energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di
cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione
degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico,
di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica
proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli,
nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli
obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e
dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al
comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa
degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica
intraprese.
Art. 13.
Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici,
gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di
competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di
rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia
misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso
pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici,
compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che
riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro
edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso
pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri
quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello
stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od
ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Art. 14.
Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed
attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione
comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le
modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
Art. 15.
Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati
dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad
oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono
unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di
progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli
interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto
preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le
offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le
procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Capo V
Definizione di standard
Art. 16.
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità
e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più
decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito
dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione
volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e
per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
z).
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di
obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al
miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro
dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma
tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di
gestione energia così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v),
e per le diagnosi energetiche così come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1
e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi
commi.
4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di
un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato
II al presente decreto.
Art. 17.
Misurazione e fatturazione del consumo energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in
materia, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più
provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua le modalità con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di
energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e gas naturale,
ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e
il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo
effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di
energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente,
forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni
stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas e a meno che
ciò sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale
risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che ciò sia
antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala.
Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono
importanti ristrutturazioni così come definite dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori
individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i
soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso piani di sostituzione dei
contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attività di
cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilità ivi
previste, provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di
verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri
contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente
raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati
attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il
cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di
energia al dettaglio provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse
si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e
comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa
l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere
fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto
globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo,
sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro
consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione
ovvero le società di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti
finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro
fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di
distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e
il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto
forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla
stessa Autorità per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di
energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto
dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorità per l'energia
elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di
consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti
Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale
ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano
energia.
Capo V
Misure di accompagnamento
Art. 18.
Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di
sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a
individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica
applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi
volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i
segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non
complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili
su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle
diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono
commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi
energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con
cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di
garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui
dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse
rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a),
b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di
entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente
decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla
data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le
regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della
direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19.
Disposizioni finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto,
sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità
alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte
a livello comunitario.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalità definite con decreto» fino alla
fine del comma sono soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
norme di attuazione.
4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico della finanza pubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO
FINALE TABELLA DI CONVERSIONE
=====================================================================
Fonte di energia | kJ (NCV) |kgep (NCV) | kWh (NCV)
=====================================================================
1 kg di carbone |28 500 |0,676 |7,917
---------------------------------------------------------------------
1 kg di carbon fossile |17 200-30 700|0,411-0,733|4,778-8,528
---------------------------------------------------------------------
1 kg di mattonelle di lignite |20 000 |0,478 |5,556
---------------------------------------------------------------------
1 kg di lignite nera |10 500-21 000|0,251-0,502|2,917-5,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di lignite |5 600-10 500 |0,134-0,251|1,556-2,917
---------------------------------------------------------------------
1 kg di scisti bituminosi |8 000-9 000 |0,191-0,215|2,222-2,500
---------------------------------------------------------------------
1 kg di torba |7 800-13 800 |0,186-0,330|2,167-3,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di mattonelle di torba |16 000-16 800|0,382-0,401|4,444-4,667
---------------------------------------------------------------------
1 kg di olio pesante residuo |40 000 |0,955 |11,111
---------------------------------------------------------------------
1 kg di olio combustibile |42 300 |1,010 |11,750
---------------------------------------------------------------------
1 kg di carburante (benzina) |44 000 |1,051 |12,222
---------------------------------------------------------------------
1 kg di paraffina |40 000 |0,955 |11,111
---------------------------------------------------------------------
1 kg di GPL |46 000 |1,099 |12,778
---------------------------------------------------------------------
1 kg di gas naturale (1) |47 200 |1,126 |13,10
---------------------------------------------------------------------
1 kg di GNL 45 |190 |1,079 |12,553
---------------------------------------------------------------------
1 kg di legname (umidità 25%) | | |
(2) |13 800 |0,330 |3,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di pellet/mattoni di legno|16 800 |0,401 |4,667
---------------------------------------------------------------------
1 kg di rifiuti |7 400-10 700 |0,177-0,256|2,056-2,972
---------------------------------------------------------------------
1 MJ di calore derivato |1 000 |0,024 |0,278
---------------------------------------------------------------------
1 kWh di energia elettrica |3 600 |0,22 (***) |
Fonte: Eurostat.
----
(1) 93 % metano.
(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di
legname maggiormente utilizzato.
(***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto
dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.
Allegato II
(previsto dall'articolo 16, comma 4)
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
1. Finalità.
1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che
qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni.
Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) contratto servizio energia: e' un contratto che
nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4
disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed
al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) contratto servizio energia «Plus»: e' un contratto servizio
energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si
configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
c) fornitore del contratto servizio energia: e' il fornitore del
servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia
risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.
3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia.
1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori
di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato
dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:
1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas);
b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.
2. Il Fornitore del contratto servizio energia e' obbligatoriamente tenuto a
dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui
al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative
informazioni identificative.
3. Per i contratti servizio energia «Plus» e' richiesto, in aggiunta ai
requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualità aziendale conforme
alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di
prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o
organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.
4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia.
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto
deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:
a) la presenza di un attestato di certificazione energetica
dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o
composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi
anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida
nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato e' sostituito
a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente
all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni che dovrà comunque comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la
climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda
sanitaria dell'edificio, nonche' per eventuali altri servizi forniti nell'ambito
del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno,
conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non
previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti
attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i
consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per
introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in
termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili
passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica
vigente. Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta
una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2). La
certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto
di servizio energia fermo restando la necessità di una valutazione preliminare
al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza
contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi,
indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli
impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare
tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e
servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b),
l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto
servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del
calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento,
necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e
quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;
d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che
quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in
fase di analisi consuntiva;
e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località,
come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a
dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;
f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali
termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia
termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite
dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel
corso dell'esercizio termico;
2) la quantità di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per ciascuno
dei servizi erogati;
3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per
ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere
d) ed e);
h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del
contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata
dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con
criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in
termini di Wattora o multipli;
i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al
servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa
l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da
effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita
delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla
realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico
degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto
servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la
manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti,
eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto,
saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in
stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed
i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche
dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di
elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del
contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;
o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio
energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
successivamente modificato;
p) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di
un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato
dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se
il committente e' un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di
controparte;
q) la responsabilità del Fornitore del contratto servizio
energia nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature
di misura eventualmente installate;
r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di
impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di
energia fornita annualmente;
s) la consegna, anche per altri interventi effettuati
sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione
tecnica ed amministrativa.
2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia
non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione
centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia
e' applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento
autonomo, purche' sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore
dell'unità immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad
entrare nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta
esecuzione del contratto stesso.
5. Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus».
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia «Plus», un
contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di
cui al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice
di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento
rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione,
nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza
contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di
riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati
nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera
a);
c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione
dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5
per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di
certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di
interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o
dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero
verifica e messa a numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione
asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a
singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il
surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.
2. Il contratto servizio energia «Plus» può prevedere, direttamente o tramite
eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici»
finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione
energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti
rinnovabili.
3. Un contratto servizio energia «Plus», stipulato in maniera conforme al
presente provvedimento, e' ritenuto idoneo a:
a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui
all'articolo 3;
b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni
in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti gli
effetti di legge; un contratto servizio energia «Plus» ha validità equivalente a
un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e
agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al
miglioramento delle prestazioni energetiche.
6. Durata contrattuale.
1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus»
devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:
a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto
servizio energia «Plus» può superare la durata massima di cui al punto 1,
qualora nel contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano
l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima
di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio
energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed
attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata
del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal
presente decreto.
3 Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi
all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione
di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per
oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non e'
soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.
Allegato III
(previsto dall'articolo 18, comma 6)
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e
degli impianti.
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive
modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la
climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di
utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare
fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione,
teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1
(software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione
energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento
massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri
determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La
predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo
strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al
punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e'
sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in
cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata
dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo
della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui
al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione
energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed
installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati
dal presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e
quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come
definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di
dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o
private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od
associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed
impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei
campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in
modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e'
richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono
tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome,
e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di
esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e
province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei
soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di
sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione
dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti
in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto
ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti
pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 e'
da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica,
sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore
di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato
dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti.
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