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Il Nuovo Conto Energia
Per impianti fotovoltaici non superiori a 20 kWp, il responsabile dell'impianto fotovoltaico potrà aderire al decreto Conto Energia in modalità diverse: 1. Cessione in rete:l'utente consumerà direttamente la corrente elettrica prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta dall'impianto fotovoltaico. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi verrà ceduta e venduta in rete al prezzo minimo garantito che attualmente equivale a 0,098€. Alternativamente la corrente elettrica prodotta in eccesso può essere venduta sul mercato libero. Nel caso di Cessione in rete si parla di Ritiro dedicato dell'energia. Dal 01/01/2008 il soggetto responsabile del Ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete è indicato nel Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). 2. Scambio sul posto:Il bilancio tra energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ed energia prelevata dalla rete avverrà nell'ambito delle bollette del distributore locale. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno non verranno remunerate, ma conteggiate negli anni successivi, fino ad un massimo di 3 anni. Tariffe incentivanti riconosciute dal GSENella seguente tabella le tariffe riconosciute dal GSE a titolo di incentivo di produzione di corrente elettrica mediante un impianto fotovoltaico:
tariffe incentivanti riconosciute dal GSE dove per integrazione s’intende l’integrazione architettonica dei moduli fotovoltaici. Integrazione Architettonica
Il DM Conto Energia del 19/02/2007
definisce tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della
tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
1) impianto non integrato
L’impianto fotovoltaico non
integrato è l’impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati
sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli
involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per le
tipologie 2) e 3). Per maggiori approfondimenti consultare la guida all'integrazione architettonica del GSE.
Maggiorazioni delle Tariffe incentivanti
Sono previste maggiorazioni delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE in alcuni casi
particolari. La tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei
seguenti casi, tra loro non cumulabili: a) per impianti fotovoltaici superiori ai 3 kW non integrati, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
c) per impianti fotovoltaici integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;
Autoproduttori di Energia Elettrica
L’autoproduttore, secondo la
definizione data all’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.
79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la
utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle società controllate, della società controllante e delle società
controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle
società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di
cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli
appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura
autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto n. 79/99.
In termini generali, per stabilire
se al soggetto responsabile spetta per un certo anno la qualifica di
autoproduttore si confronta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
con quella autoconsumata nello stesso periodo temporale. A titolo esemplificativo e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia prodotta non sia inferiore a 0,7. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio di scambio sul posto.
Per approfondire gli aspetti legati al decreto Nuovo Conto Energia consultare la guida del GSE.
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Sede legale e amministrativa
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