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Il Nuovo Conto Energia

Il nuovo decreto Conto Energia ha aperto la strada all’incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici. Esso presenta rispetto al vecchio decreto del 2005 sostanziali differenze. I destinatari del decreto conto energia sono:
  • Tutte le Persone fisiche e Giuridiche che siano proprietari degli immobili destinati all’installazione dell’impianto fotovoltaico, oppure che abbiano l’autorizzazione scritta del proprietario (Delibera AEEG 188/05);  

Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per 20 anni con una frequenza mensile o bimestrale (dipendentemente dalla potenza nominale installata) pagherà un incentivo ai possessori di un impianto fotovoltaico.  L’ammontare dovuto dal GSE è pari al prodotto tra la corrente elettrica generata dall’impianto fotovoltaico, misurata da un contatore posto all’uscita dell’Inverter, e la tariffa incentivante riconosciuta. La corrente elettrica una volta prodotta (e incentivata) è a disposizione del titolare dell’impianto fotovoltaico il quale può disporne per i propri consumi oppure venderla al distributore locale o sul mercato libero.

Per impianti fotovoltaici non superiori a 20 kWp, il responsabile dell'impianto fotovoltaico potrà aderire al decreto Conto Energia  in modalità diverse:

1.     Cessione in rete:

l'utente consumerà direttamente la corrente elettrica prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta dall'impianto fotovoltaico. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi verrà ceduta e venduta in rete al prezzo minimo garantito che attualmente equivale a 0,098€. Alternativamente la corrente elettrica prodotta in eccesso può essere venduta sul mercato libero.

Nel caso di Cessione in rete si parla di Ritiro dedicato dell'energia. Dal 01/01/2008 il soggetto responsabile del Ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete è indicato nel Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

2.     Scambio sul posto:

Il bilancio tra energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ed energia prelevata dalla rete avverrà nell'ambito delle bollette del distributore locale. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno non verranno remunerate, ma conteggiate negli anni successivi, fino ad un massimo di 3 anni.

Tariffe incentivanti riconosciute dal GSE

Nella seguente tabella le tariffe riconosciute dal GSE a titolo di incentivo di produzione di corrente elettrica mediante un impianto fotovoltaico:

 

Potenza (kWp)

Non integrati (€)

Parz. Integrati (€)

Integrati (€)

da 1 a 3

0,40

0,44

0,49

da 3 a 20

0,38

0,42

0,46

oltre 20

0,36

0,40

0,44

tariffe incentivanti riconosciute dal GSE

dove per integrazione s’intende l’integrazione architettonica dei moduli fotovoltaici. 

Integrazione Architettonica

Il DM Conto Energia del 19/02/2007 definisce tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
 

1) impianto non integrato
2) impianto parzialmente integrato
3) impianto con integrazione architettonica
 

L’impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per le tipologie 2) e 3).
Per il riconoscimento della parziale integrazione l’allegato 2 del citato decreto ministeriale descrive tre specifiche tipologie d’intervento.
Per il riconoscimento dell’integrazione architettonica l’allegato 3 del citato Decreto Ministeriale
descrive dieci specifiche tipologie d’intervento.
 

Per maggiori approfondimenti consultare la guida all'integrazione architettonica del GSE.

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Maggiorazioni delle Tariffe incentivanti

Sono previste maggiorazioni delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE in alcuni casi particolari. La tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
 

a) per impianti fotovoltaici superiori ai 3 kW non integrati, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);


b) per impianti fotovoltaici il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
 

c) per impianti fotovoltaici integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;


d) per impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

 

Autoproduttori di Energia Elettrica

L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99.
 

In termini generali, per stabilire se al soggetto responsabile spetta per un certo anno la qualifica di autoproduttore si confronta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico con quella autoconsumata nello stesso periodo temporale.
 

A titolo esemplificativo e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia prodotta non sia inferiore a 0,7. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio di scambio sul posto.

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Si segnala altresì che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell'installazione.
Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

 

Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso.
Gli incentivi sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Infine le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.

 

Per gli impianti fotovoltaici è riconosciuto il regime IVA semplificato con riduzione al 10% (DPR n.633/1972 e s.m.).

 

Per approfondire gli aspetti legati al decreto Nuovo Conto Energia consultare la guida del GSE.

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Ultimo aggiornamento: 02-04-11